Nota legale

Perchè abbiamo evidenziato in rosso UE e SEE?

Perchè la Normativa sottolinea che le licenze devono essere europee, fate attenzione perchè la stragrande maggioranza dei negozi online vende licenze cinesi e di paesi extra EU a pochi euro o a prezzi stracciati, addirittura alcuni negozi sottolineano, non conoscendo minimamente la Normativa, che le loro licenze possono provenire da fuori lo Spazio Economico Europeo, quindi vendono illegalmente le loro licenze.

Noi testiamo regolarmente le nostre licenze con la Microsoft.

 

 

Le nostre licenze sono adatte per un audit Microsoft.

Per tutti i nostri prodotti è disponibile il codice Product Key per l'attivazione e la licenza corrispondente.

 

 

Normativa della Corte Europea C-128/2011


 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il proprietario di una licenza d’uso può legittimamente cedere il proprio diritto a terzi, anche nel caso in cui il software viene distribuito mediante download via Internet.


 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è recentemente espressa (sentenza della causa C-128/11 del 3 Luglio 2012) in merito alla protezione dei prodotti software, stabilendo che l’autore di un programma per elaboratore non può opporsi alla rivendita delle licenze “usate”, ossia già possedute da terzi, affermando il principio che il diritto esclusivo di distribuzione della copia di un programma per elaboratore, coperta da licenza d’uso, si esaurisce con la prima vendita nell'UE.


 

L’entità dei diritti d’uso acquistati è regolata dalle condizioni di licenza del titolare del diritto in vigore di volta in volta, fintanto che esse non sono in contraddizione con le disposizioni a norma di legge. Fra le condizioni di licenza ricordiamo in particolare gli End User License Agreements (EULA), che vengono visualizzati all’installazione del software, e i Product User Rights (PUR), che sono disponibili nella homepage del titolare del diritto.

 

 

Inoltre, confermiamo che:

- iI software del contratto è stato acquisito per un periodo illimitato e pagato integralmente;
- non sono stati apportati accordi che influiscono sull'uso previsto di questo software;
- non vi sono diritti di terze parti al software, né le relative licenze sono state trasferite ad un'altra persona o azienda;
- il software è stato immesso sul mercato con il consenso del produttore di software nel territorio dell'Unione europea o di un altro Stato dello spazio economico europeo (Secondo la direttiva della giurisdizione (CGUE, sentenza del 3 luglio 2012, C-128/11 e Corte Suprema Federale tedesca, sentenza del 17 luglio 2013, I-ZR 129/08), per le licenze di software offerte è subentrato il principio di esaurimento ai sensi del § 69 c della legge sul diritto d’autore).